IMPORTANZA
E VALENZA DEL CONSENSO INFORMATO.
Un po'
di storia..
La delicata
problematica legata alla corretta informazione al paziente mirata ad
ottenere il suo consenso preventivo al trattamento cui deve
sottoporsi, è stata influenzata dall'orientamento e dalle
indicazioni che il Comitato Nazionale di Bioetica ha emanato nel
1992, stabilendo che il consenso informato
doveva rappresentare la legittimazione e il fondamento dell'atto
medico, oltre che uno strumento fondamentale per la realizzazione
dell'alleanza terapeutica, che si deve trovare anche nel codice
deontologico. A livello giuridico il consenso informato è
considerato reale espressione della libertà di autodeterminazione,
indirizzando il paziente verso una scelta più consapevole e globale
dei suoi diritti costituzionali.
Il princìpio
di autodeterminazione per la propria salute di ogni individuo che si
trova in territorio nazionale, è tutelato appunto nella Costituzione
Italiana all'art.32.
"La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della comunità, e garantisce cure gratuita agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.”
La libertà
di disporre del proprio corpo è espressione dell'inviolabilità
della libertà personale, di cui l'art,13 della Costituzione, “La
libertà personale è inviolabile...”
Nonostante
queste norme risalgano al 1 gennaio del 1946, data di promulgazione
della Carta costituzionale, nella cultura medico-giuridica italiana
il concetto di autonomia nella scelta e nell'espressione della
propria volontà da parte del paziente rappresenta un evento
relativamente recente. La ragione etico-morale-giuridica si può
ricondurre al cambiamento nel tempo il rapporto medico-paziente che
si è trasformato negli ultimi decenni da una relazione verticale, in
cui il dottore assumeva ogni tipo di scelta terapeutica, a una vera e
propria alleanza in cui si bilanciano le due diverse e complementari
esigenze della libera scelta del paziente da un lato, e il dovere di
curare del medico dall'altro.
Il
privilegio della volontà del malato che trova origini precise nella
nostra Costituzione, è stato “importato” negli Stati Uniti dove
è stato rielaborato in concetto “informed consent” negli anni
'50. Infatti il dibattito sulla necessità di informare il paziente e
sul tipo di informazione da fornire, è databile al 1957, quando in
una sentenza che portò in giudizio una struttura ospedaliera, ha
chiaramente enunciato il principio del dovere del medico di
comunicare al paziente ogni fatto necessario a formare la base di un
intelligente consenso al trattamento proposto.
Tuttavia,
in questa sentenza non si considerava appieno il valore e
l'importanza della reale valenza del contenuto dell'informazione da
fornire preventivamente, forse il problema non è ancora stato
risolto ad oggi, però cominciò a porsi sul serio la questione di
indivuare uno standard d'informazione ottimale, con modalità e forme
tali risultare realmente comprensibili per il malato, rispettando
doverosamente la correttezza e l'attendibilità scientifica dei dati
riferiti.
Ponendo il
malato al centro dell'attenzione si può identificare ogni persona
con il suo vissuto e le sue problematiche, e adeguando l contenuto
dell'informazione ad una realtà particolare e ben precisa, invece
di conformarlo a uno stereotipo.Tuttavia negli anni '70 s
alcuni
studiosi ritenevano che l'evoluzione del concetto di “informed
consense” avesse il difetto di trasferire integralmente al paziente
le scelte diagnostiche, che ha il ruolo più debole nel rapporto
dualistico con il medico, in quanto il primo è il soggetto che
subisce i trattamenti, mentre il seconde è colui che mette li in
pratica. La prostazione psico-fisica legata alla malattia, il senso
di precarietà, la paura ma anche l'incompetenza del profano di
conoscenze medico-scientifiche sono tutte concause che rendono
inaffidabile la scelta dell'ammalato.
Il giusto
equilibrio non è stato ancora trovano, neppure negli Stati Uniti, in
effetti è difficile trovare elementi comuni fra etica e diritto e
che rispetti la necessità di trovare un informazione
scientificamente adeguata allo stato psico-fisico, alla cultura del
paziente e che rispetti la libertà e la volontà della persona alla
quale ci si rivolge senza imporsi e ma indirizzando le decisioni e le
scelte, nella direzione che il medico ritiene più opportune e
attuabili per il benessere del proprio assistito.
Ricapitolando
siamo passati da un punto di vista concettuale di un modello rapporto
terapeutico basato sul paternalismo dell'antica concezione del medico
come individuo dotato di poteri quasi sopranaturali che assumeva in
sé la forza della conoscenze di prendere ogni decisione, ad una
concezione improntata sull'autonomia decisionale assoluta del
paziente, il quale determina ogni atto che lo riguarda. L'unico
limite di quest'ultima impostazione è rappresentato dalla capacità
di intendere e di volere del paziente, e su tale presupposto si
riteneva che nessuno potesse sostituirsi a lui.
Il
raggiungimento di una equa distanza di valutazione non è facilmente
perseguibile né concretamente realizzabile nella realtà ospedaliera
attuale. Se demandare ogni decisione al medico significa prevaricare
l'ammalato, anche affidare a quest'ultimo oni singola scelta
rappresenta un ingiusto impoverimento del ruolo del dottore che può
trincerarsi dietro un prestampato da far firmare al paziente invece
di impostare con lui un dialogo costruttivo e informativo. La realtà
quotidiana ci porta a riscontrare che il proporre sterilmente il
modulo di consenso per carpirne una firma come liberatoria, ormai
rappresenta la tipica modalità di raccolta del consenso (anche se
non si sa se e in che modo è stato realmente informato), sostenendo
l'autodeterminazione inviolabile del paziente.
Riuscire a
unire queste scuole di pensiero in un unico modello ragionevolmente
esaudiente costituisce uno sforzo enorme che implica grande quantità
di tempo, disponibilità all'ascolto e al dialogo, e capacità da
parte di medico e paziente di mettersi in discussione che
preferiscono entrambi delegare sempre più le scelte che riguardano
la loro salute. Uno dei principali problemi che ostacola l'attività
professionali dei sanitari, e di cui non si parla mai, è
rappresentato dall'ottimizzazione delle risorse, umane ed economiche,
piuttosto che all'attenzione al paziente.
Considerando
la struttura aziendale della struttura ospedaliera, ò più opportuno
parlare di “cliente” piuttosto che di paziente o ammalato. “Per
quanto a tutta prima un po' sconcertante, il termine “cliente”
ha, a ben guardare, una sua ragion d'essere. Esso svolge l'importante
funzione di rivendicare, e con una certa forza polemica, per il malto
che diviene parte di una relazione terapeutica all'interno di
strutture tanto private quanto pubbliche, lo stesso ruolo attivo
tradizionalmente riconosciuto agli operatori sanitari. In quanto
“clienti” e non “pazienti”, i malati sono soggetti di un
rapporto, almeno di principio, paritario, come lo sono le parti che
nel contratto trovano l'ambito per l'incontro e per le volontà”
(P. Borsellino, Bioetica tra autonomia e diritto, Zadig Editore,
Milano, 1999, p.70)
Questo
concetto ha notevole valenza e conferisce maggiore dignità, anche
giuridica, a che soffre. Ottenere il consenso ad effettuare
determinati trattamenti terapeutici non ha un importanza solo
giuridica, è anche entrare in sintonia con due realtà umane, con i
loro rispettivi vissuti, e comporta un investimento umano e
professionale molto intenso. Il paziente o cliente, da il suo
consenso o il suo dissenso a fronte della comunicazione di un certo
tipo e a un certo numero di informazioni che dovrebbero essergli
fornite.
Spesso però
i moduli di consenso sono sintetici trattati di medicina con termini
riservati solo agli addetti ai lavori e con un elenco di possibili
complicanze che potrebbero verificarsi nel corso del trattamento
proposto, quindi la sua completa lettura e al sua parziale
comprensione farebbe desistere chiunque dal sottoporsi all'intervento
o alla cura a cui si riferisce.
Dobbiamo
ricordarci che ogni malato è un caso a so e le reazioni fisiche ed
emotive possono essere molto diverse di fronte alla comunicazione
della diagnosi e della relativa proposta terapeutica. E' implicito
che comunicare al paziente una prognosi del tutto favorevole e
prospettando indagini diagnostiche non fastidiose o invasive e
trattamenti terapeutici facilmente gestibili, non comporta da parte
di entrambi un impegno emotivo particolarmente accentuato.
Diversamente l prospettiva di una malattia invalidante che
progredisce più o meno lentamente, ma che comporterà significativi
e duraturi cambiamenti nello stile di vita del paziente e dei suoi
famigliari, implica un coinvolgimento medico/paziente umanamente più
intenso e doloroso.
IL
GIUSTO APPROCCIO AL CONSENSO INFORMATO.
Il primo
elemento da considerare è come impostare la comunicazione,
considerare l'insieme dei messaggi, verbali e non, che si scambiano i
protagonisti. E' necessario progettare questa fase prima ancora di
stabilire che tipo di dati e notizie fornire.
Tenere
sempre presente che, mentre informare sulla patologia e sulle
conseguenze della stessa spetta al medico, comunicare rientra
nell'ambito di ogni rapporto interpersonale, sopratutto nella
relazione di aiuto. Quindi riguarda anche il personale
infermieristico e quello di supporto.
Occorre
precisare che, tenendo presente la forma, il contenuto e il contesto
nella quale si inserisce la relazione interpersonale e la
comunicazione, non è necessaria la forma scritta e di conseguenza
anche il consenso può essere espresso, revocato, o negato dopo la
sua manifestazione, anche oralmente dal paziente. Ci sono però dei
casi in cui è espressamente previsto dalla legge che il
consenso/dissenso venga documentato in forma scritta.
Avere a
disposizione una prova cartacea relativa al consenso/dissenso
risultato da un atto scritto, da un punto di vista strettamente
giuridico non è sufficiente, è importante dimostrare da parte del
medico che le informazioni siano realmente state recepite dal
paziente, in base alle sue condizioni psico-fisiche, all'età, e al
grado di comprensione.
Anche se
non risulta una forma cartacea il medico è tenuto a provare
attraverso testimonianze di avere:
- comunicato la diagnosi, la prognosi, le terapie, gli accertamenti diagnostici, le probabilità di guarigione, gli eventuali effetti collaterali e invalidanti di interventi chirurgici/trattamenti farmacologici;
- di avere ottenuto il consenso da un paziente cosciente e in grado di intendere e volere e che ha pienamente compreso quanto gli è stato spiegato;
Per contro,
il malato che ha sottoscritto il prestampato può provare, sempre
avvalendosi di testimoni:
- di non aver ricevuto alcuna spiegazione dal medico;
- di non aver compreso assolutamente nulla di ciò che gli è stato detto.
Solitamente
quasi sempre l'informazione viene fornita tramite moduli prestampati,
dei quali viene richiesta anche una sottoscrizione per provare la
loro ricezione e comprensione, ed è opportuno lasciare anche al
paziente una copia analoga di sottoscrizione in cui il medico
dichiara di aver fornito l'informazione e raccolto la sottoscrizione.
Meglio
ancora sarebbe, al termine della spiegazione verbale e prima della
della firma del malato, rilasciare il prestampato per un po' di tempo
al paziente in modo che possa leggerlo e pensare con calma al da
farsi, o riferire al medico eventuali dubbi e perplessità.
Certamente nella perenne fretta delle corsie e nello stressante
susseguirsi dei turni, questa prassi viene considerata un inutile
appesantimento burocratico. Tuttavia questa considerazione non
rappresenta una giustificazione in caso di contestazione con il
paziente, o peggio ancora, da parte dell'Autorità giudiziaria che
interviene quando la vicenda arriva in un Tribunale.
UN
CORRETTO CONSENSO INFORMATO.
La verifica
della volontà specifica espressa dal malato di aderire o meno ad un
iter terapeutico o a un intervento chirurgico nel corso del quelle
questi potrebbe subire danni o perdere la vita, diviene di enorme
importanza nel valutare la responsabilità civile e penale
dell'operatore sanitario.
Solo nel
caso in cui il sanitario intervenga sul paziente in una situazione di
emergenza, dove esiste una reale necessità di immediatezza delle
prestazioni dovuta alle circostanze del momento (il soggetto è in
stato di incoscienza e occorre intervenire a livello chirurgico), si
ritiene che il consenso del paziente all'intervento o alla terapia
sulla persona non sia indispensabile per poter escluder un eventuale
responsabilità dell'operatore.
Come
abbiamo detto il consenso non può limitarsi ad una semplice adesione
ad uno stampato indicato dal medico. Per essere ritenuto espresso in
modo valido, deve essere preceduto da un esaudiente spiegazione al
paziente sul suo stato di salute, della terapia o intervento
chirurgico che gli si propone, e degli eventuali danni collaterali
che potrebbero perpetuare nel tempo sulla persona e sulla psiche.
Dovranno
inoltre essere elencate terapie alternative ugualmente efficaci.
Solo in
caso di assoluta urgenza è sufficiente un informazione sommaria e
superficiale ai fini del trattamento medico-pratico.
Già nel
1997 la Corte di Cassazione ha con chiarezza ritenuto che il medico
deve sempre informare il paziente non solo di tutti i benefici che
l'intervento a cui vuole sottoporlo, potrà portargli, ma anche tutti
i possibili rischi che ne sono connessi. Anche negli anni seguenti ha
consacrato il principio , è categorica nel ritenere essenziale un
consenso del paziente prestato con perfetta conoscenza di tutto
quello che l'intervento, ma la stessa valenza hanno anche per le
pratiche non interventistiche, potrà procurargli anche in relazione
a tecniche operative alternative ugualmente utilizzabili.
E' necessario dare il giusto valore al consenso informato, che come atto autonomo con valenza giuridica, non formalizzato in una precisa norma giuridica ma è diventato ormai un preambolo indispensabile per ogni attività terapeutica, intervento chirurgico o attività medico-sperimentale.
E' necessario dare il giusto valore al consenso informato, che come atto autonomo con valenza giuridica, non formalizzato in una precisa norma giuridica ma è diventato ormai un preambolo indispensabile per ogni attività terapeutica, intervento chirurgico o attività medico-sperimentale.
Per essere
completa ed esaustiva, l'informazione deve evidenziare tutti quei
rischi specifici che si presentano ogni volta che si può scegliere
su comportamenti alternativi e deve essere fornita dal sanitario in
modo tale che il paziente sia posto in grado di effettuare la propria
scelta con una scelta con una cosciente valutazione dei rischi e dei
corrispondenti vantaggi.
Modalità e
tempi di esecuzione rimangono nella sfera delle scelte praticabili
dal sanitario il quale attingerò nelle dovute valutazioni alla
propria preparazione ed esperienza professionale attenendosi a tutte
quelle norme di deontologia professionale che sono comuni nel codice
di deontologia medica,
La Corte
ribadisce che il consenso del paziente è una sua indiscutibile
potestà e che, per essere validamente prestato, richiede una
corretta informazione preliminare che delinei con chiarezza non solo
i benefici della prestazione sanitaria ma anche tutti io reali rischi
, anche se minimi.
L'informazione
dovrà sempre essere data in termini di facile comprensione tenendo
conto del livello culturale del paziente e della sua effettiva
capacità di discernere tra i benefici e i rischi di quello che gli
viene descritto e praticato.
Il consenso
deve pervenire direttamente dal paziente , così come a lui
personalmente deve essere fornita un'esaudiente ed esaustiva
informazione, il pervenuto assenso dei famigliari non ha valore
giuridico
Anzi
informando terzi, anche se famigliari stretti, senza preventiva
autorizzazione del paziente si viene meno al basilare principio di
riservatezza, violando il segreto professionale sancito dal Codice
Penale.
COME FARE
PER I INORI E GLI INCAPACI?
Un paziente
minorenne, ovvero di età al disotto dei diciotto anni, è come
tale,in forma di legge, privo di esprimere autonomamente il proprio
consenso, al suo posto dovranno esserci i genitori che, normalmente
ne hanno piena rappresentanza legale. Nel caso questi ultimi
mancassero o non avessero rappresentanza legale, tale potere è
devoluto al tutore che un'Autorità giudiziaria avrà nominato. E'
bene non dimenticare che ,in relazione all'età e alla reale capacità
di intendimento è doveroso con tutte le cautele del caso, fornirgli
almeno le più elementari informazioni sui trattamenti cui viene
sottoposto.
Ed è
proprio nella tutela delle persone che non hanno capacità di dare
consenso che la Convenzione prevede inderogabilmente che il parere
del giovane paziente dovrà essere considerato come un elemento
determinante in funzione all'età e del suo livello di maturità
Un
eventuale dissenso di un minore che appaia sensato in relazione al
suo reale stato ed evidente stato di maturità , dovrà essere
ritenuto vincolante e quindi non sarò possibile praticare la terapia
o eseguire l'operazione chirurgica.
Se si deve
intervenire su un soggetto maggiorenne , affetto ad grave patologia o
tara mentale, per legge, o per un provvedimento dell'Autorità
Giudiziari, incapace di acconsentire a un trattamento farmacologico
e/o chirurgico, questo non potrà mai essere praticato senza il
preventivo assenso dell'Autorità (giudice) o di una persona
organismo appositamente designato.
In tutti i
casi l'autorizzazione del soggetto terzo che esercita la dovuta
autorità sul minore o sul soggetto incapace può sempre e in
qualunque momento essere revocata nell'interesse della persona in
causa.
QUANDO SI
PUO' INTERVENIRE ANCHE SENZA CONSENSO INFORMATO? intervenire in
situazione di urgenza, oppure è il paziente chiaramente non capace
di comprendere la situazione e di conseguenza incapace di fornire un
corretto consenso nelle forme fino ad ora illustrate.
La
convenzione di Orviedo e il Codice di deontologia medica prevedono
che, in situazioni di urgenza, il trattamento sanitario può comunque
essere praticato su una persona incapace di fornire il proprio
consenso, ma in questo caso è indispensabile che il trattamento
garantisca al paziente incapace, immediato beneficio e che tale
presupposto sia documentabile.
Non sempre
il medico è in grado di chiedere il consenso al soggetto sul quale
deve
Quindi,
quando a causa di una situazione di urgenza obiettiva, non è
possibile ottenere nelle forme appropriate il consenso del soggetto
interessato, si potrà ugualmente praticare ogni tipo di trattamento
ritenuto necessario dal punto di vista sanitario per la salute
dell'interessato. Nell'articolo 9 della Convenzione di Orviedo viene
prevista la possibilità di prendere in considerazione eventuali
manifestazioni di volontà espresse in precedenza dal paziente in
ordine ai trattamenti sanitari che dovessero essere eseguiti in un
futuro in cui la persona stessa non possa prestare il proprio
consenso.
TRATTAMENTO
SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO).
Nei casi in
cui il paziente si trovi nella materiale impossibilità di
manifestare un assenso o un dissenso al trattamento, in alcune
situazioni espressamente previste da leggi dello Stato, possono
essere disposti dall'Autorità sanitaria, accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori, TSO, secondo l'articolo 32 della Costituzione
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso la libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli
accertamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimenti del
sindaco nella sua qualità di Autorità sanitaria, su proposta
motivata di un medico.
Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati da
presidi e dai esercizi sanitari pubblici territoriali e ove
necessario. La degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche io
convenzionate.
Tali
accertamenti trattamenti sanitari a carattere di obbligatorietà
devono per essere accompagnati da idonee iniziative rivolte ad
assicurare egualmente il consenso e al partecipazione da parte di vi
è obbligato.
Secondo la
normativa regolamentatrice dei trattamenti sanitari obbligatori ,
l'unità sanitaria locale dove il tso deve seguirsi ha preciso onere
di operare al fine di ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti,
sviluppando iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria e i
rapporti organici tra servizi e comunità.
Sulle
richieste di revoca o modifica, il sindaco decide entro i dieci
giorni successivi alla presentazione della richiesta.
COME
IMPOSTARE CORRETTAMENTE UN CONSENSO INFORMATO.
Per il
nostro ordinamento nazionale solo in poche e bene individuate
occasioni il consenso informato è espressamente richiesto in forma
scritta.
I casi
sono:
- Trasfusioni di sangue dove viene espressamente richiesto il consenso in forma scritta alla donazione e al trattamento dei dati personali, avente oggetto i protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore. Il consenso informato è richiesto per qualunque tipo di donazione: sangue intero, emocomponenti, cellule staminali, o cordionale.
- In materia di analisi per accertare l'infezione ad HIV, nessuno può esser sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi intendenti ad accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse.
- In tema di trapianto.
- Somministrazione di emocomponenti e/o emoderivati.
- Sperimentazione di farmaci
- Terapie con radiazioni ionizzaznti.
Ogni
nosocomio predispone di una modulistica predisposte su indicazioni
delle direttive sanitarie o utilizzando quelle delle varie
associazioni di categorie mediche
COSA FARE
IN PRATICA?
L'informazione
deve essere data dal medico che ha in cura il paziente, ma la stessa
delega spetta ad ogni assistente, infermiere, e/o operatore, edotti
sullo stato di salute del soggetto, e sulla terapia o tipo di
intervento cui deve essere sottoposto.
Il
linguaggio utilizzato nelle forme orali e quello riportato sul modulo
scritto deve essere più pratico possibile, non tecnico, e deve
essere comprensibile per il paziente o per i suoi rappresentanti
legali.
Deve
esserci chiara ed evidente capacità di intendere e volere del
soggetto interessato al trattamento.
Quando si
raccoglie il consenso per un minore deve essere presente la firma di
entrambi i genitori, ed è necessario l'assenso di entrambi.
Anche se
divorziati o separati la potestà sul figlio rimane sempre congiunta
e le decisioni per i figli sono adottate da entrambi i coniugi.
Non dare
informazioni che possano indurre il paziente ad esonerare i sanitari
o la struttura dove è ricoverato.
Il
sanitario deve dare un informazione con completezza, inclusi i rischi
e le informazioni sulle possibili conseguenze negative.
E'
necessario dare una risposta soddisfacente ad ogni domanda posta.
Il modulo
del consenso informato va firmato ed data, dal paziente prima del
trattamento,se non è in grado di leggere è opportuno un testimone
imparziale presente per l'intero colloquio.
Non risulta
che siano mai state predisposte tra gli operatori sanitari, delle
vere e proprie linee guida per l'impostazione del corretto modo di
esporre la documentazione informativa del consenso informato.
Richiamandosi
all'esperienza della formulazione dei consensi informati
nell'attività sperimentale di ricerca, non esiste una specifica
normativa, ma, anche al livello delle direttive dell'Unione europea,
si possono tracciare delle indicazioni operative sul possibile
contenuto da fornire per una corretta informazione dell'paziente.
L'informazione
dove pertanto sempre essere fornita anche dei seguenti punti:
- sullo scopo del trattamento sanitario e/o esami clinici proposti;
- sulla natura dei/l trattamento/i a cui verrà sottoposto;
- sulle procedure clinico-terapeutiche che dovranno essere eseguite indicando in particolare se e quali procedure invasive dovrà subire;
- sui comportamenti che il paziente deve tenere nel corso del trattamento della fase diagnostica;
- su quali aspetti del trattamento siano eventualmente da considerarsi rudimentali;
- su quali rischi e/o inconvenienti prevedibili per il paziente, se corre nel caso specifico, per l'embrione, il feto, o il neonato;
- sui benefici che sono ragionevolmente da aspettarsi,
- che il paziente nel caso incorra in un suo legale rappresentante, verrà costantemente informato sul suo stato di salute;
- sulla persona o sulle persone da contattate per informazioni ulteriori;
- sui possibili rischi derivanti dall'interruzione, su decisione del paziente, del trattamento;
- su quali siano le ulteriori terapie e diete che possono essere eseguite in concomitanza del trattamento;
- ricordare sempre che il livello del linguaggio deve essere all'altezza del livello di comprensione del paziente, a cui va dato un certo lasso di tempo per prendere una decisione.
DOVERE
DELLA RISERVATEZZA.
Il consenso
informato rivela dati attinenti al sfera privata del paziente che
sono qualificabili, in base alle vigenti norme sulla privacy, come
atti sensibili in quanto per loro natura idonei a rivelare lo stato
di salute, caratteri genetici e sessuali del soggetto.
Un
eventuale illecito di questi atti può portare a rispondere dinnanzi
al Giudice penale del reato di rivelazione e utilizzazione dei
segreti di ufficio, pena da sei mesi ad tre anni di reclusione,
qualora sia provata la volontarietà del danno e il comportamento
colposo, oppure la rivelazione del segreto professionale.
IL CONSENSO
E LA CARTELLA CLINICA.
La cartella
clinica si può considerare come il diario clinico del soggetto
ricoverato, che accoglie in modo organico e funzionale le
informazioni attinenti. E' classificata a tutti gli effetti come un
atto pubblico e deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona clinica e contenere
ogni dato relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le
attività diagnostico/terapeutiche praticate.
Vanno
conservate inoltre tutte le dichiarazioni di volontà dell'assistito,
ivi compresa l'auto dimissione contro il parere medico. In alcuni
casi, come abbiamo detto, alcuni consensi vanno redatti
obbligatoriamente in forma scritta e conservati allegati alla
cartella clinica.
Il consenso
scritto da allegare, secondo le linee guida della Regione Lombardia,
andrebbe richiesti in caso di:
- atti chirurgici;
- alcune procedure diagnostiche /terapeutiche invasive;
- trattamenti oncologici radio/chemio/immunoterapia;
- RMN, trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- trattamenti determinati da perdita temporanea o definitiva della capacità procreatica;
- trattamenti psichiatrici di ampio impegno;
- prescrizione di medicinale al di fuori delle indicazioni ministeriali.
A fine
primario della piena “umanizzazione di rapporti tra medico e
paziente” a cui aspira la società attuale, sono satti proposti
otto punti che designano bene una specie di protocollo su come
informare il paziente e richiedere il suo consenso al trattamento
sanitario che si intende praticare.
- In caso di malattie importanti e procedimenti diagnostici e terapeutici prolungati, il rapporto curante-paziente non può essere limitato a un unico, fugace incontro.
- Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia tali da consentirgli e comprendere la personalità del paziente e sua situazione ambientale, per regolare il comportamento da adottare per fornire le informazioni.
- Le informazioni, se rivestono carattere tale da poter procurare preoccupazione e sofferenze particolari, dovranno essere fornite con circospezione usando termini non traumatizzanti e sempre correlate da elementi atti a lasciare speranza , anche se difficile, di possibilità di successo.
- Le informazioni relative al programma diagnostico terapeutico dovranno essere complete e veritiere, ma limitate a quegli elementi che il paziente è in grado di recepire e accettare, evitando precisazioni sui dati, che interessano il trattamento. Il paziente dovrà essere sempre,in grado di esercitare i propri diritti, e di informarsi rispetto alle alternative che gli vengono poste.
- La responsabilità di informare il paziente grava sul primario, nella struttura pubblica, e su chiunque abbia il compito di eseguire e coordinare procedure diagnostiche e terapeutiche.
- La richiesta di famigliari di fornire al paziente informazioni non veritiere non è vincolante. Il medico ha diritto di dare al paziente tute le informazioni che ritiene necessarie.
- Il consenso in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui la particolarità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, si renda opportuno una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente.
- La richiesta del consenso informato in forma scritta è anche un dovere morale del medico. Nel caso il paziente incapace legalmente o di fatto, nell'ipotesi del punto 7, nei confronti di chi ne eserciti la tutela, o abbia vincoli famigliari che giustificano la responsabilità e il potere di conoscere e decidere, fermo restando che in caso di pericolo per la salute del paziente il medico può praticare i poteri che gli spettano.




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