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ESPERIENZE LAVORATIVE

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PRESTAZIONI SANITARIE DI TIPO TECNICO

OPERATORE SOCIO SANITARIO

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Qualifica professionale inferiore a quella degli infermieri nata come figura di supporto, ha mansioni simili a quelle degli IP distinte in opera coopera collabora, ma di fatto partecipa alle medesime attività e prestazioni dei preposti ed è esposto agli stessi rischi. Può operare in tutte le strutture saniatrie Aziendali, convenzionate private e come assistenza domiciliare integrata, o come libero professionista.

VOLONTARIA CRI

VOLONTARIA CRI
O.S.S. soccorritrice C:R:I. Comitato di Stardella

venerdì 14 aprile 2017

IMPORTANZA E VALENZA DEL CONSENSO INFORMATO





IMPORTANZA E VALENZA DEL CONSENSO INFORMATO.


Un po' di storia..


La delicata problematica legata alla corretta informazione al paziente mirata ad ottenere il suo consenso preventivo al trattamento cui deve sottoporsi, è stata influenzata dall'orientamento e dalle indicazioni che il Comitato Nazionale di Bioetica ha emanato nel 1992, stabilendo che il consenso informato doveva rappresentare la legittimazione e il fondamento dell'atto medico, oltre che uno strumento fondamentale per la realizzazione dell'alleanza terapeutica, che si deve trovare anche nel codice deontologico. A livello giuridico il consenso informato è considerato reale espressione della libertà di autodeterminazione, indirizzando il paziente verso una scelta più consapevole e globale dei suoi diritti costituzionali.
Il princìpio di autodeterminazione per la propria salute di ogni individuo che si trova in territorio nazionale, è tutelato appunto nella Costituzione Italiana all'art.32.
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità, e garantisce cure gratuita agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
La libertà di disporre del proprio corpo è espressione dell'inviolabilità della libertà personale, di cui l'art,13 della Costituzione, “La libertà personale è inviolabile...”
Nonostante queste norme risalgano al 1 gennaio del 1946, data di promulgazione della Carta costituzionale, nella cultura medico-giuridica italiana il concetto di autonomia nella scelta e nell'espressione della propria volontà da parte del paziente rappresenta un evento relativamente recente. La ragione etico-morale-giuridica si può ricondurre al cambiamento nel tempo il rapporto medico-paziente che si è trasformato negli ultimi decenni da una relazione verticale, in cui il dottore assumeva ogni tipo di scelta terapeutica, a una vera e propria alleanza in cui si bilanciano le due diverse e complementari esigenze della libera scelta del paziente da un lato, e il dovere di curare del medico dall'altro.
Il privilegio della volontà del malato che trova origini precise nella nostra Costituzione, è stato “importato” negli Stati Uniti dove è stato rielaborato in concetto “informed consent” negli anni '50. Infatti il dibattito sulla necessità di informare il paziente e sul tipo di informazione da fornire, è databile al 1957, quando in una sentenza che portò in giudizio una struttura ospedaliera, ha chiaramente enunciato il principio del dovere del medico di comunicare al paziente ogni fatto necessario a formare la base di un intelligente consenso al trattamento proposto.
Tuttavia, in questa sentenza non si considerava appieno il valore e l'importanza della reale valenza del contenuto dell'informazione da fornire preventivamente, forse il problema non è ancora stato risolto ad oggi, però cominciò a porsi sul serio la questione di indivuare uno standard d'informazione ottimale, con modalità e forme tali risultare realmente comprensibili per il malato, rispettando doverosamente la correttezza e l'attendibilità scientifica dei dati riferiti.
Ponendo il malato al centro dell'attenzione si può identificare ogni persona con il suo vissuto e le sue problematiche, e adeguando l contenuto dell'informazione ad una realtà particolare e ben precisa, invece di conformarlo a uno stereotipo.Tuttavia negli anni '70 s
alcuni studiosi ritenevano che l'evoluzione del concetto di “informed consense” avesse il difetto di trasferire integralmente al paziente le scelte diagnostiche, che ha il ruolo più debole nel rapporto dualistico con il medico, in quanto il primo è il soggetto che subisce i trattamenti, mentre il seconde è colui che mette li in pratica. La prostazione psico-fisica legata alla malattia, il senso di precarietà, la paura ma anche l'incompetenza del profano di conoscenze medico-scientifiche sono tutte concause che rendono inaffidabile la scelta dell'ammalato.
Il giusto equilibrio non è stato ancora trovano, neppure negli Stati Uniti, in effetti è difficile trovare elementi comuni fra etica e diritto e che rispetti la necessità di trovare un informazione scientificamente adeguata allo stato psico-fisico, alla cultura del paziente e che rispetti la libertà e la volontà della persona alla quale ci si rivolge senza imporsi e ma indirizzando le decisioni e le scelte, nella direzione che il medico ritiene più opportune e attuabili per il benessere del proprio assistito.
Ricapitolando siamo passati da un punto di vista concettuale di un modello rapporto terapeutico basato sul paternalismo dell'antica concezione del medico come individuo dotato di poteri quasi sopranaturali che assumeva in sé la forza della conoscenze di prendere ogni decisione, ad una concezione improntata sull'autonomia decisionale assoluta del paziente, il quale determina ogni atto che lo riguarda. L'unico limite di quest'ultima impostazione è rappresentato dalla capacità di intendere e di volere del paziente, e su tale presupposto si riteneva che nessuno potesse sostituirsi a lui.
Il raggiungimento di una equa distanza di valutazione non è facilmente perseguibile né concretamente realizzabile nella realtà ospedaliera attuale. Se demandare ogni decisione al medico significa prevaricare l'ammalato, anche affidare a quest'ultimo oni singola scelta rappresenta un ingiusto impoverimento del ruolo del dottore che può trincerarsi dietro un prestampato da far firmare al paziente invece di impostare con lui un dialogo costruttivo e informativo. La realtà quotidiana ci porta a riscontrare che il proporre sterilmente il modulo di consenso per carpirne una firma come liberatoria, ormai rappresenta la tipica modalità di raccolta del consenso (anche se non si sa se e in che modo è stato realmente informato), sostenendo l'autodeterminazione inviolabile del paziente.
Riuscire a unire queste scuole di pensiero in un unico modello ragionevolmente esaudiente costituisce uno sforzo enorme che implica grande quantità di tempo, disponibilità all'ascolto e al dialogo, e capacità da parte di medico e paziente di mettersi in discussione che preferiscono entrambi delegare sempre più le scelte che riguardano la loro salute. Uno dei principali problemi che ostacola l'attività professionali dei sanitari, e di cui non si parla mai, è rappresentato dall'ottimizzazione delle risorse, umane ed economiche, piuttosto che all'attenzione al paziente.
Considerando la struttura aziendale della struttura ospedaliera, ò più opportuno parlare di “cliente” piuttosto che di paziente o ammalato. “Per quanto a tutta prima un po' sconcertante, il termine “cliente” ha, a ben guardare, una sua ragion d'essere. Esso svolge l'importante funzione di rivendicare, e con una certa forza polemica, per il malto che diviene parte di una relazione terapeutica all'interno di strutture tanto private quanto pubbliche, lo stesso ruolo attivo tradizionalmente riconosciuto agli operatori sanitari. In quanto “clienti” e non “pazienti”, i malati sono soggetti di un rapporto, almeno di principio, paritario, come lo sono le parti che nel contratto trovano l'ambito per l'incontro e per le volontà” (P. Borsellino, Bioetica tra autonomia e diritto, Zadig Editore, Milano, 1999, p.70)
Questo concetto ha notevole valenza e conferisce maggiore dignità, anche giuridica, a che soffre. Ottenere il consenso ad effettuare determinati trattamenti terapeutici non ha un importanza solo giuridica, è anche entrare in sintonia con due realtà umane, con i loro rispettivi vissuti, e comporta un investimento umano e professionale molto intenso. Il paziente o cliente, da il suo consenso o il suo dissenso a fronte della comunicazione di un certo tipo e a un certo numero di informazioni che dovrebbero essergli fornite.
Spesso però i moduli di consenso sono sintetici trattati di medicina con termini riservati solo agli addetti ai lavori e con un elenco di possibili complicanze che potrebbero verificarsi nel corso del trattamento proposto, quindi la sua completa lettura e al sua parziale comprensione farebbe desistere chiunque dal sottoporsi all'intervento o alla cura a cui si riferisce.
Dobbiamo ricordarci che ogni malato è un caso a so e le reazioni fisiche ed emotive possono essere molto diverse di fronte alla comunicazione della diagnosi e della relativa proposta terapeutica. E' implicito che comunicare al paziente una prognosi del tutto favorevole e prospettando indagini diagnostiche non fastidiose o invasive e trattamenti terapeutici facilmente gestibili, non comporta da parte di entrambi un impegno emotivo particolarmente accentuato. Diversamente l prospettiva di una malattia invalidante che progredisce più o meno lentamente, ma che comporterà significativi e duraturi cambiamenti nello stile di vita del paziente e dei suoi famigliari, implica un coinvolgimento medico/paziente umanamente più intenso e doloroso.


IL GIUSTO APPROCCIO AL CONSENSO INFORMATO.


Il primo elemento da considerare è come impostare la comunicazione, considerare l'insieme dei messaggi, verbali e non, che si scambiano i protagonisti. E' necessario progettare questa fase prima ancora di stabilire che tipo di dati e notizie fornire.
Tenere sempre presente che, mentre informare sulla patologia e sulle conseguenze della stessa spetta al medico, comunicare rientra nell'ambito di ogni rapporto interpersonale, sopratutto nella relazione di aiuto. Quindi riguarda anche il personale infermieristico e quello di supporto.
Occorre precisare che, tenendo presente la forma, il contenuto e il contesto nella quale si inserisce la relazione interpersonale e la comunicazione, non è necessaria la forma scritta e di conseguenza anche il consenso può essere espresso, revocato, o negato dopo la sua manifestazione, anche oralmente dal paziente. Ci sono però dei casi in cui è espressamente previsto dalla legge che il consenso/dissenso venga documentato in forma scritta.
Avere a disposizione una prova cartacea relativa al consenso/dissenso risultato da un atto scritto, da un punto di vista strettamente giuridico non è sufficiente, è importante dimostrare da parte del medico che le informazioni siano realmente state recepite dal paziente, in base alle sue condizioni psico-fisiche, all'età, e al grado di comprensione.
Anche se non risulta una forma cartacea il medico è tenuto a provare attraverso testimonianze di avere:
  • comunicato la diagnosi, la prognosi, le terapie, gli accertamenti diagnostici, le probabilità di guarigione, gli eventuali effetti collaterali e invalidanti di interventi chirurgici/trattamenti farmacologici;
  • di avere ottenuto il consenso da un paziente cosciente e in grado di intendere e volere e che ha pienamente compreso quanto gli è stato spiegato;
Per contro, il malato che ha sottoscritto il prestampato può provare, sempre avvalendosi di testimoni:
  • di non aver ricevuto alcuna spiegazione dal medico;
  • di non aver compreso assolutamente nulla di ciò che gli è stato detto.
Solitamente quasi sempre l'informazione viene fornita tramite moduli prestampati, dei quali viene richiesta anche una sottoscrizione per provare la loro ricezione e comprensione, ed è opportuno lasciare anche al paziente una copia analoga di sottoscrizione in cui il medico dichiara di aver fornito l'informazione e raccolto la sottoscrizione.
Meglio ancora sarebbe, al termine della spiegazione verbale e prima della della firma del malato, rilasciare il prestampato per un po' di tempo al paziente in modo che possa leggerlo e pensare con calma al da farsi, o riferire al medico eventuali dubbi e perplessità. Certamente nella perenne fretta delle corsie e nello stressante susseguirsi dei turni, questa prassi viene considerata un inutile appesantimento burocratico. Tuttavia questa considerazione non rappresenta una giustificazione in caso di contestazione con il paziente, o peggio ancora, da parte dell'Autorità giudiziaria che interviene quando la vicenda arriva in un Tribunale.


UN CORRETTO CONSENSO INFORMATO.


La verifica della volontà specifica espressa dal malato di aderire o meno ad un iter terapeutico o a un intervento chirurgico nel corso del quelle questi potrebbe subire danni o perdere la vita, diviene di enorme importanza nel valutare la responsabilità civile e penale dell'operatore sanitario.
Solo nel caso in cui il sanitario intervenga sul paziente in una situazione di emergenza, dove esiste una reale necessità di immediatezza delle prestazioni dovuta alle circostanze del momento (il soggetto è in stato di incoscienza e occorre intervenire a livello chirurgico), si ritiene che il consenso del paziente all'intervento o alla terapia sulla persona non sia indispensabile per poter escluder un eventuale responsabilità dell'operatore.
Come abbiamo detto il consenso non può limitarsi ad una semplice adesione ad uno stampato indicato dal medico. Per essere ritenuto espresso in modo valido, deve essere preceduto da un esaudiente spiegazione al paziente sul suo stato di salute, della terapia o intervento chirurgico che gli si propone, e degli eventuali danni collaterali che potrebbero perpetuare nel tempo sulla persona e sulla psiche.
Dovranno inoltre essere elencate terapie alternative ugualmente efficaci.
Solo in caso di assoluta urgenza è sufficiente un informazione sommaria e superficiale ai fini del trattamento medico-pratico.
Già nel 1997 la Corte di Cassazione ha con chiarezza ritenuto che il medico deve sempre informare il paziente non solo di tutti i benefici che l'intervento a cui vuole sottoporlo, potrà portargli, ma anche tutti i possibili rischi che ne sono connessi. Anche negli anni seguenti ha consacrato il principio , è categorica nel ritenere essenziale un consenso del paziente prestato con perfetta conoscenza di tutto quello che l'intervento, ma la stessa valenza hanno anche per le pratiche non interventistiche, potrà procurargli anche in relazione a tecniche operative alternative ugualmente utilizzabili.
E' necessario dare il giusto valore al consenso informato, che come atto autonomo con valenza giuridica, non formalizzato in una precisa norma giuridica ma è diventato ormai un preambolo indispensabile per ogni attività terapeutica, intervento chirurgico o attività medico-sperimentale.
Per essere completa ed esaustiva, l'informazione deve evidenziare tutti quei rischi specifici che si presentano ogni volta che si può scegliere su comportamenti alternativi e deve essere fornita dal sanitario in modo tale che il paziente sia posto in grado di effettuare la propria scelta con una scelta con una cosciente valutazione dei rischi e dei corrispondenti vantaggi.
Modalità e tempi di esecuzione rimangono nella sfera delle scelte praticabili dal sanitario il quale attingerò nelle dovute valutazioni alla propria preparazione ed esperienza professionale attenendosi a tutte quelle norme di deontologia professionale che sono comuni nel codice di deontologia medica,
La Corte ribadisce che il consenso del paziente è una sua indiscutibile potestà e che, per essere validamente prestato, richiede una corretta informazione preliminare che delinei con chiarezza non solo i benefici della prestazione sanitaria ma anche tutti io reali rischi , anche se minimi.
L'informazione dovrà sempre essere data in termini di facile comprensione tenendo conto del livello culturale del paziente e della sua effettiva capacità di discernere tra i benefici e i rischi di quello che gli viene descritto e praticato.
Il consenso deve pervenire direttamente dal paziente , così come a lui personalmente deve essere fornita un'esaudiente ed esaustiva informazione, il pervenuto assenso dei famigliari non ha valore giuridico
Anzi informando terzi, anche se famigliari stretti, senza preventiva autorizzazione del paziente si viene meno al basilare principio di riservatezza, violando il segreto professionale sancito dal Codice Penale.
COME FARE PER I INORI E GLI INCAPACI?
Un paziente minorenne, ovvero di età al disotto dei diciotto anni, è come tale,in forma di legge, privo di esprimere autonomamente il proprio consenso, al suo posto dovranno esserci i genitori che, normalmente ne hanno piena rappresentanza legale. Nel caso questi ultimi mancassero o non avessero rappresentanza legale, tale potere è devoluto al tutore che un'Autorità giudiziaria avrà nominato. E' bene non dimenticare che ,in relazione all'età e alla reale capacità di intendimento è doveroso con tutte le cautele del caso, fornirgli almeno le più elementari informazioni sui trattamenti cui viene sottoposto.
Ed è proprio nella tutela delle persone che non hanno capacità di dare consenso che la Convenzione prevede inderogabilmente che il parere del giovane paziente dovrà essere considerato come un elemento determinante in funzione all'età e del suo livello di maturità
Un eventuale dissenso di un minore che appaia sensato in relazione al suo reale stato ed evidente stato di maturità , dovrà essere ritenuto vincolante e quindi non sarò possibile praticare la terapia o eseguire l'operazione chirurgica.
Se si deve intervenire su un soggetto maggiorenne , affetto ad grave patologia o tara mentale, per legge, o per un provvedimento dell'Autorità Giudiziari, incapace di acconsentire a un trattamento farmacologico e/o chirurgico, questo non potrà mai essere praticato senza il preventivo assenso dell'Autorità (giudice) o di una persona organismo appositamente designato.
In tutti i casi l'autorizzazione del soggetto terzo che esercita la dovuta autorità sul minore o sul soggetto incapace può sempre e in qualunque momento essere revocata nell'interesse della persona in causa.
QUANDO SI PUO' INTERVENIRE ANCHE SENZA CONSENSO INFORMATO? intervenire in situazione di urgenza, oppure è il paziente chiaramente non capace di comprendere la situazione e di conseguenza incapace di fornire un corretto consenso nelle forme fino ad ora illustrate.
La convenzione di Orviedo e il Codice di deontologia medica prevedono che, in situazioni di urgenza, il trattamento sanitario può comunque essere praticato su una persona incapace di fornire il proprio consenso, ma in questo caso è indispensabile che il trattamento garantisca al paziente incapace, immediato beneficio e che tale presupposto sia documentabile.
Non sempre il medico è in grado di chiedere il consenso al soggetto sul quale deve
Quindi, quando a causa di una situazione di urgenza obiettiva, non è possibile ottenere nelle forme appropriate il consenso del soggetto interessato, si potrà ugualmente praticare ogni tipo di trattamento ritenuto necessario dal punto di vista sanitario per la salute dell'interessato. Nell'articolo 9 della Convenzione di Orviedo viene prevista la possibilità di prendere in considerazione eventuali manifestazioni di volontà espresse in precedenza dal paziente in ordine ai trattamenti sanitari che dovessero essere eseguiti in un futuro in cui la persona stessa non possa prestare il proprio consenso.
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO).
Nei casi in cui il paziente si trovi nella materiale impossibilità di manifestare un assenso o un dissenso al trattamento, in alcune situazioni espressamente previste da leggi dello Stato, possono essere disposti dall'Autorità sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, TSO, secondo l'articolo 32 della Costituzione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso la libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimenti del sindaco nella sua qualità di Autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati da presidi e dai esercizi sanitari pubblici territoriali e ove necessario. La degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche io convenzionate.
Tali accertamenti trattamenti sanitari a carattere di obbligatorietà devono per essere accompagnati da idonee iniziative rivolte ad assicurare egualmente il consenso e al partecipazione da parte di vi è obbligato.
Secondo la normativa regolamentatrice dei trattamenti sanitari obbligatori , l'unità sanitaria locale dove il tso deve seguirsi ha preciso onere di operare al fine di ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti, sviluppando iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria e i rapporti organici tra servizi e comunità.
Sulle richieste di revoca o modifica, il sindaco decide entro i dieci giorni successivi alla presentazione della richiesta.
COME IMPOSTARE CORRETTAMENTE UN CONSENSO INFORMATO.
Per il nostro ordinamento nazionale solo in poche e bene individuate occasioni il consenso informato è espressamente richiesto in forma scritta.
I casi sono:
  • Trasfusioni di sangue dove viene espressamente richiesto il consenso in forma scritta alla donazione e al trattamento dei dati personali, avente oggetto i protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore. Il consenso informato è richiesto per qualunque tipo di donazione: sangue intero, emocomponenti, cellule staminali, o cordionale.
  • In materia di analisi per accertare l'infezione ad HIV, nessuno può esser sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi intendenti ad accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse.
  • In tema di trapianto.
  • Somministrazione di emocomponenti e/o emoderivati.
  • Sperimentazione di farmaci
  • Terapie con radiazioni ionizzaznti.
Ogni nosocomio predispone di una modulistica predisposte su indicazioni delle direttive sanitarie o utilizzando quelle delle varie associazioni di categorie mediche
COSA FARE IN PRATICA?
L'informazione deve essere data dal medico che ha in cura il paziente, ma la stessa delega spetta ad ogni assistente, infermiere, e/o operatore, edotti sullo stato di salute del soggetto, e sulla terapia o tipo di intervento cui deve essere sottoposto.
Il linguaggio utilizzato nelle forme orali e quello riportato sul modulo scritto deve essere più pratico possibile, non tecnico, e deve essere comprensibile per il paziente o per i suoi rappresentanti legali.
Deve esserci chiara ed evidente capacità di intendere e volere del soggetto interessato al trattamento.
Quando si raccoglie il consenso per un minore deve essere presente la firma di entrambi i genitori, ed è necessario l'assenso di entrambi.
Anche se divorziati o separati la potestà sul figlio rimane sempre congiunta e le decisioni per i figli sono adottate da entrambi i coniugi.
Non dare informazioni che possano indurre il paziente ad esonerare i sanitari o la struttura dove è ricoverato.
Il sanitario deve dare un informazione con completezza, inclusi i rischi e le informazioni sulle possibili conseguenze negative.
E' necessario dare una risposta soddisfacente ad ogni domanda posta.
Il modulo del consenso informato va firmato ed data, dal paziente prima del trattamento,se non è in grado di leggere è opportuno un testimone imparziale presente per l'intero colloquio.
Non risulta che siano mai state predisposte tra gli operatori sanitari, delle vere e proprie linee guida per l'impostazione del corretto modo di esporre la documentazione informativa del consenso informato.
Richiamandosi all'esperienza della formulazione dei consensi informati nell'attività sperimentale di ricerca, non esiste una specifica normativa, ma, anche al livello delle direttive dell'Unione europea, si possono tracciare delle indicazioni operative sul possibile contenuto da fornire per una corretta informazione dell'paziente.
L'informazione dove pertanto sempre essere fornita anche dei seguenti punti:
  • sullo scopo del trattamento sanitario e/o esami clinici proposti;
  • sulla natura dei/l trattamento/i a cui verrà sottoposto;
  • sulle procedure clinico-terapeutiche che dovranno essere eseguite indicando in particolare se e quali procedure invasive dovrà subire;
  • sui comportamenti che il paziente deve tenere nel corso del trattamento della fase diagnostica;
  • su quali aspetti del trattamento siano eventualmente da considerarsi rudimentali;
  • su quali rischi e/o inconvenienti prevedibili per il paziente, se corre nel caso specifico, per l'embrione, il feto, o il neonato;
  • sui benefici che sono ragionevolmente da aspettarsi,
  • che il paziente nel caso incorra in un suo legale rappresentante, verrà costantemente informato sul suo stato di salute;
  • sulla persona o sulle persone da contattate per informazioni ulteriori;
  • sui possibili rischi derivanti dall'interruzione, su decisione del paziente, del trattamento;
  • su quali siano le ulteriori terapie e diete che possono essere eseguite in concomitanza del trattamento;
  • ricordare sempre che il livello del linguaggio deve essere all'altezza del livello di comprensione del paziente, a cui va dato un certo lasso di tempo per prendere una decisione.
DOVERE DELLA RISERVATEZZA.
Il consenso informato rivela dati attinenti al sfera privata del paziente che sono qualificabili, in base alle vigenti norme sulla privacy, come atti sensibili in quanto per loro natura idonei a rivelare lo stato di salute, caratteri genetici e sessuali del soggetto.
Un eventuale illecito di questi atti può portare a rispondere dinnanzi al Giudice penale del reato di rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio, pena da sei mesi ad tre anni di reclusione, qualora sia provata la volontarietà del danno e il comportamento colposo, oppure la rivelazione del segreto professionale.
IL CONSENSO E LA CARTELLA CLINICA.
La cartella clinica si può considerare come il diario clinico del soggetto ricoverato, che accoglie in modo organico e funzionale le informazioni attinenti. E' classificata a tutti gli effetti come un atto pubblico e deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona clinica e contenere ogni dato relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico/terapeutiche praticate.
Vanno conservate inoltre tutte le dichiarazioni di volontà dell'assistito, ivi compresa l'auto dimissione contro il parere medico. In alcuni casi, come abbiamo detto, alcuni consensi vanno redatti obbligatoriamente in forma scritta e conservati allegati alla cartella clinica.
Il consenso scritto da allegare, secondo le linee guida della Regione Lombardia, andrebbe richiesti in caso di:
  • atti chirurgici;
  • alcune procedure diagnostiche /terapeutiche invasive;
  • trattamenti oncologici radio/chemio/immunoterapia;
  • RMN, trattamenti con radiazioni ionizzanti;
  • trattamenti determinati da perdita temporanea o definitiva della capacità procreatica;
  • trattamenti psichiatrici di ampio impegno;
  • prescrizione di medicinale al di fuori delle indicazioni ministeriali.


A fine primario della piena “umanizzazione di rapporti tra medico e paziente” a cui aspira la società attuale, sono satti proposti otto punti che designano bene una specie di protocollo su come informare il paziente e richiedere il suo consenso al trattamento sanitario che si intende praticare.

  1. In caso di malattie importanti e procedimenti diagnostici e terapeutici prolungati, il rapporto curante-paziente non può essere limitato a un unico, fugace incontro.
  2. Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia tali da consentirgli e comprendere la personalità del paziente e sua situazione ambientale, per regolare il comportamento da adottare per fornire le informazioni.
  3. Le informazioni, se rivestono carattere tale da poter procurare preoccupazione e sofferenze particolari, dovranno essere fornite con circospezione usando termini non traumatizzanti e sempre correlate da elementi atti a lasciare speranza , anche se difficile, di possibilità di successo.
  4. Le informazioni relative al programma diagnostico terapeutico dovranno essere complete e veritiere, ma limitate a quegli elementi che il paziente è in grado di recepire e accettare, evitando precisazioni sui dati, che interessano il trattamento. Il paziente dovrà essere sempre,in grado di esercitare i propri diritti, e di informarsi rispetto alle alternative che gli vengono poste.
  5. La responsabilità di informare il paziente grava sul primario, nella struttura pubblica, e su chiunque abbia il compito di eseguire e coordinare procedure diagnostiche e terapeutiche.
  6. La richiesta di famigliari di fornire al paziente informazioni non veritiere non è vincolante. Il medico ha diritto di dare al paziente tute le informazioni che ritiene necessarie.
  7. Il consenso in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui la particolarità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, si renda opportuno una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente.
  8. La richiesta del consenso informato in forma scritta è anche un dovere morale del medico. Nel caso il paziente incapace legalmente o di fatto, nell'ipotesi del punto 7, nei confronti di chi ne eserciti la tutela, o abbia vincoli famigliari che giustificano la responsabilità e il potere di conoscere e decidere, fermo restando che in caso di pericolo per la salute del paziente il medico può praticare i poteri che gli spettano. 

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Alessia Pozzi